NORMATIVE
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in merito all'installazione dei servizi di termoregolazione e contabilizzazione ed alla riqualifica di impianti termici:
DECRETO LEGISLATIVO 102/2014: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE

DECRETO LEGISLATIVO 102/2014 | |
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Tale decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia. All’interno dello stesso viene sancita per tutta Italia come data ultima per l’installazione obbligatoria dei dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione del calore il 31/12/2016, dettagliando i riferimenti metodologici per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento e specificando come unica norma da prendere in considerazione la norma UNI 10200.
DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2016, N. 141, PUBBLICATO IN G.U. N. 172 DEL 25 LUGLIO 2016: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2009/125/CE E 2010/30/UE E ABROGA LE DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE. (16G00153)

DECRETO LEGISLATIVO 141/2016 | |
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Tale decreto introduce delle integrazione al precedente decreto n°102/2014, contenendo novità in materia di prestazioni energetiche degli immobili della pubblica amministrazione, diagnosi energetiche, misura e fatturazione, fondo efficienza e sanzioni. In generale riporta la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.
Decreto ministeriale 12-04-96: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Decreto ministeriale 12-04-96 | |
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Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei sottoelencati impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (convenzionalmente tale valore è assunto corrispondente al valore di 30.000 kCal/h indicato nelle precedenti disposizioni), alimentati da combustibili gassosi(2)(3) al- la pressione massima di 0,5 bar ed individua le misure di sicurezza per il raggiungimento degli obiettivi descritti nell'articolo 2:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; c) forni da pane e altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cucine e lavaggio stoviglie.
Guida della "Agenzia delle Entrate" alla Detrazione Fiscale del 50% per Ristrutturazioni Edilizie (rientrano in questa casistica le spese per la installazione dei soli sistemi di contabilizzazione del calore e termoregolazione senza sostituzione del generatore centralizzato)
Guida "Agenzia delle Entrate" alla Detrazione Fiscale del 65% per Riqualificazione Energetica (rientrano in questa casistica le spese per la installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore e termoregolazione con sostituzione del generatore centralizzato o solo di quest’ultimo per impianti già termoregolati e contabilizzati)
LEGGE 10/1991: l'approvazione della contabilizzazione del calore in assemblea di condominio

LEGGE 10/1991 | |
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Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
Art. 26 comma 5
Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
Art. 26 comma 5
Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
TRIBUNALE DI SANREMO: SENTENZA CAUSA N. 1452/1999: Installazione di impianto di contabilizzazione del calore in un condominio con regolamento di natura contrattuale

Sentenza del Tribunale | |
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Questa sentenza del giudice Pardo di Sanremo evidenzia come la maggioranza semplificata richiesta dalla sopra menzionata legge 10/1991 per l'installazione del sistema di contabilizzazione del calore, resta valida anche per quei condomini con regolamento di natura contrattuale, cioè con contratti d'acquisto che prevedano la ripartizione delle spese di riscaldamento secondo tabelle millesimali predefinite e modificabili solo con il consenso dell'unanimità delle quote millesimali. Dette norme regolamentari, a differenza di quelle contrattuali (che sono suscettibili di variazioni soltanto con il consenso di tutti i condomini manifestato in forma scritta), possono essere modificate, al fine di essere adattate alle mutevoli esigenze della collettività condominiale, dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 c.c.” (Cass. n.854/1997).
DPR 74/2013: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU n.149 del 27-6-2013)

DPR 74/2013 |
Tale Decreto contiene aggiornamenti rispetto al DPR 412/1993 ed al DPR 551-99, indicando al comma C2 art.4 pt.6 che possono svincolarsi dai limiti di orario di riscaldamento imposti dalla legge:
e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di un almeno su due livelli di detta temperatura per singole unita' immobiliari residenziali e sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente;
e) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purche' il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici al servizio di piu' unita' immobiliari residenziali e assimilate dotati di un almeno su due livelli di detta temperatura per singole unita' immobiliari residenziali e sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonche' lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente;
D.P.R. 412/1993 INTEGRATO CON D.P.R. 551-99 orario di accensione dell'impianto centralizzato con impianto di contabilizzazione del calore

D.p.r. 412/1993 integrato con d.p.r. 551-99 | |
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Questo decreto contiene indicazioni attuative rispetto alla Legge 10/1991 precedentemente citata. In particolare, all'art.9 comma 6 punto E/F, si spiega che, in deroga al decreto stesso, è consentito mantenere acceso l'impianto di riscaldamento centralizzato 24 ore su 24:
- punto e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
- punto f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore.
D.D.P.R. 192/2005 e 311/2006: obbligo valvole termostatiche
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I decreti legislativi relativamente alla contabilizzazione del calore, impongono l'installazione delle valvole termostatiche in tutto il condominio nel caso di ristrutturazione dell'impianto termico.
D.P.R. 59/2009: Obbligo di contabilizzazione del calore per impianti con distribuzione non equilibrata

D.P.R. 59/2009 | |
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Questo decreto disciplina la certificazione energetica degli edifici e all’art. 4, comma 6, punto e del decreto recita testualmente:e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unita' immobiliare.
NORMA UNI 10200/2005 e successivi aggiornamenti: impianti di riscaldamento centralizzati, ripartizione delle spese di riscaldamento

Norma UNI 10200/2005 e successivi aggiornamenti | |
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La norma fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in funzione dei consumi di calore di ogni utenza negli impianti di riscaldamento centralizzati.
Norme UNI 10200
La norma UNI 10200, aggiornata nel 2013, mira a stabilire i principi per una corretta ed equa ripartizione delle spese di climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell'energia termica, distinguendo i consumi volontari di energia delle singole unità immobiliari da tutti gli altri consumi.Mediante l'installazione di particolari dispositivi, infatti, è possibile regolare la temperatura del proprio appartamento (termoregolazione) pagando solo il calore effettivamente consumato (contabilizzazione). Oltre a contenere i costi, questo sistema garantisce anche maggiore comfort abitativo, mantenendo costante ed equilibrata la temperatura di casa.La riduzione dei consumi viene garantita dal sistema di contabilizzazione e termoregolazione che deve essere realizzato secondo determinati principi di progettazione. In tal senso la UNI 10200 fornisce una linea guida per la progettazione e la conduzione dell'impianto, oltre a dare indicazioni su quale sia il sistema di contabilizzazione più indicato per un determinato tipo di impianto di distribuzione (a colonne montanti o ad anello) e per un determinato tipo di terminale di emissione (radiatore, termoconvettore, pannello radiante a pavimento, a parete, a soffitto e bocchette di aria calda). Il documento soprattutto, descrive una metodologia di calcolo indiretto dell'energia termica erogata all'unità immobiliare, che consiste nell'evoluzione del metodo dei gradi-giorno, già in uso nella versione precedente della norma. I metodi di contabilizzazione indiretta, a differenza di quella diretta, non danno la misura del calore utilizzato nelle unità immobiliari ma un conteggio proporzionale a questo; tali conteggi sono quindi utilizzati per una corretta ripartizione delle spese di riscaldamento.Il documento, pertanto, non fa riferimento ad una tipologia di prodotto specifico, ma fornisce le linee generali per un corretto utilizzo del metodo e dei componenti che lo implementano, al fine di ottenere prestazioni in linea con le esigenze di contabilizzazione indiretta del calore e risparmio energetico. I sistemi di contabilizzazione indiretta del calore, tra cui anche quelli definiti da questa norma, sono particolarmente indicati nelle ristrutturazioni dell'impianto termico di edifici esistenti, dove possono essere installati con facilità, senza interventi sulle tubazioni di distribuzione del calore e senza opere murarie.
NORMA UNI EN 834/1997: norme tecniche sui ripartitori di calore

Norma UNI EN 834/1997 | |
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Questa norma europea riguarda la definizione dei ripartitori dei costi di riscaldamento atti a misurare il calore emesso dai radiatori all’interno delle singole unità abitative. La norma stabilisce anche i requisiti minimi per la costruzione, il funzionamento, l’installazione e la valutazione delle letture di tali dispositivi.
NORMA EN 442/1999: norme tecniche sulla determinazione della potenza radiante dei termosifoni

Norma EN 442/1999 | |
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Questa norma europea, alla quale si attengono tutti i produttori di termosifoni, regola la determinazione della potenza radiante dei termosifoni. Si tratta di un dato estremamente importante in fase di installazione dell'impianto di contabilizzazione, poiché tutti i calcoli di consumo dei contabilizzatori usano questo dato di base. Per recuperare questi valori si può fare riferimento al sito Internet del produttore del termosifone. Si fa presente che la potenza termica di un termosifone è esprimibile in diverse unità di misura ma, in sede di contabilizzazione del calore, è opportuno riferirsi alla potenza espressa in Watt a 60° di differenziale di temperatura tra ambiente e acqua dell'impianto, secondo quanto prescritto dalla sopra menzionata norma UNI 10200/2005 e successivi aggiornamenti.
LEGGI REGIONALI
LEGGI REGIONALI
D.P.C.M. – S.o. n. 47 Gu. S.G.n.62 del 14.03.1996 Obbligo contabilizzazione dell’acqua
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Questo decreto sancisce l’obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua.